STATUTO CONSORZIO PRO LOCO VALLE DEI LAGHI
TRENTO MONTE BONDONE
TITOLO I°
Costituzione Consorzio
Art. 1
Costituzione e denominazione
1. Tra le Associazioni Pro Loco di Brusino, Calavino, Cavedine, Ciago, Fraveggio, Lasino-Lagolo, Lon, Margone, Padergnone, Piano Sarca, Ranzo, Santa Massenza, Sarche, Stravino, Terlago, Vezzano, Vigo Cavedine è costituito un Consorzio denominato:
CONSORZIO PRO LOCO VALLE DEI LAGHI TRENTO MONTE BONDONE
2. Esso è regolato dal presente Statuto e non ha fini di lucro.
3. Il “Consorzio Pro Loco Valle dei Laghi Trento Monte Bondone” è Associazione di Promozione Sociale ai sensi della Legge 383/2000 e può fruire delle connesse agevolazioni qualora risulti regolarmente iscritto nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della L.P. 8/1992 c.m. dalla L.P.1/2002.
Art. 2
Adesioni
1. Al Consorzio possono aderire tutte le Associazioni Pro Loco, dell’ambito di competenza dell'Azienda per il Turismo Trento Monte Bondone Valle dei Laghi, che domandino di aderire ad esso, impegnandosi ad uniformarsi alle norme del presente Statuto e ad adottare i principi dello Statuto tipo proposto dalla Federazione Trentina delle Pro Loco e loro Consorzi.
2. Le Associazioni Pro Loco che intendano aderire al Consorzio successivamente alla costituzione del medesimo, debbono far pervenire al Presidente apposita comunicazione scritta entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Sulla domanda di adesione si esprime l’Assemblea entro sessanta giorni dall’arrivo della medesima. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si considera tacitamente accolta.
4. Tutti i soci, in regola con il tesseramento, hanno gli stessi obblighi e diritti e possono adire le cariche sociali.
5. Tutti i soci, nonchè coloro che rivestono cariche sociali, devono operare gratuitamente, qualora il Consorzio risulti iscritto al Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale.
6. Ogni anno l’Assemblea fisserà la quota di adesione sociale.
Art. 3
Fini istituzionali
1. Gli scopi che il Consorzio si propone sono:
a) svolgere attività di supporto e coordinamento delle Pro Loco consorziate, fornendo loro assistenza amministrativa, contabile e fiscale;
b) collaborare con le Aziende per il Turismo, con le Pro Loco, con gli operatori turistici, con gli enti pubblici e privati addetti alla promozione, alla propaganda e alla pubblicità, per la conoscenza e la valorizzazione delle località d'ambito e del loro patrimonio paesaggistico, artistico, storico e culturale;
c) istituire, in collaborazione con le Aziende per il Turismo, gli Uffici di Informazione e Assistenza Turistica (IAT);
d) promuovere e realizzare attività e manifestazioni a carattere turistico e partecipare, anche finanziariamente, alle iniziative finalizzate alla creazione di infrastrutture turistiche;
e) collaborare con gli altri Consorzi o Enti e Aziende per il Turismo, per un migliore svolgimento dei compiti istituzionali.
TITOLO II°
Organi del Consorzio
Art. 4
Organi del Consorzio
1. Sono organi del Consorzio:
a) L’Assemblea;
b) Il Comitato Esecutivo;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) Il Collegio dei Probiviri.
a) L’ASSEMBLEA
Art. 5
Composizione Assemblea
1. L’Assemblea del Consorzio è composta da due rappresentanti nominati da ogni Pro Loco consorziata fra i propri soci, di cui uno il Presidente pro tempore di diritto.
2. In caso di scioglimento di un’associazione Pro Loco consorziata, la rappresentanza in seno all’Assemblea dei soci sarà assunta dal Commissario straordinario della stessa Pro Loco.
3. All’Assemblea possono partecipare, su invito del Presidente, persone esterne, senza diritto di voto.
Art. 6
Funzionamento
1. L’Assemblea del Consorzio si riunisce almeno una volta all’anno in seduta ordinaria ed ogni qualvolta venga effettuata richiesta scritta da almeno un quarto dei membri dell’Assemblea stessa.
2. L’Assemblea delibera validamente in prima convocazione a maggioranza dei componenti e in seconda convocazione – che potrà aver luogo dopo almeno un’ora di intervallo dalla prima convocazione – con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
3. Le modificazioni del presente Statuto, ad eccezione di quelle relative all’adesione di nuove Associazioni Pro Loco, e lo scioglimento del Consorzio, sono deliberate a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea.
4. L’Assemblea delibera a voto palese ad eccezione dell’elezione delle cariche sociali e dei casi in cui un quinto dei presenti richiedano la votazione a scrutinio segreto.
5. Il delegato all’Assemblea impossibilitato a partecipare, può farsi rappresentare da un altro delegato della stessa Pro Loco, mediante delega scritta.
6. Ogni delegato non può avere più di una delega.
7. Alle riunioni dell’Assemblea partecipa il segretario del Consorzio. In caso di sua assenza, l’Assemblea incarica uno dei propri componenti a svolgere le funzioni di segretario.
Art. 7
Competenze
1. Compete all’Assemblea:
a) l’esame e l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) l’elezione del Presidente del Consorzio, dei componenti del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
c) l’ammissione al Consorzio di nuove adesioni;
d) l’eventuale modifica dello Statuto del Consorzio;
e) la quantificazione di eventuali quote annue o contributi da porre a carico dei soci;
f) l’approvazione di eventuali programmi pluriennali di intervento predisposti dal Comitato Esecutivo;
g) l’acquisizione, l’alienazione o la locazione di beni immobili;
h) lo scioglimento del Consorzio;
i) l’approvazione dei regolamenti interni del Consorzio;
j) l’iscrizione all’Albo delle Associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 383/2000;
k) la determinazione di eventuali indennità da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci, nel caso in cui il Consorzio non sia iscritto all’Albo delle Associazioni di Promozione Sociale, di cui alla Legge 383/2000.
b) IL COMITATO ESECUTIVO
Art. 8
Composizione
1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da n. 6 componenti dell’Assemblea consorziale nominati dall’Assemblea stessa, a parità di voti viene eletto il più giovane di età.
2. Nel Comitato Esecutivo deve essere favorita una equa rappresentanza di tutte le zone della Valle dei Laghi Trento Monte Bondone.
3. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il segretario del Consorzio, senza diritto di voto. In caso di sua assenza il Comitato incarica uno dei propri componenti a svolgere le funzioni di segretario.
Art. 9
Funzionamento
1. Il Comitato si riunisce su invito dal Presidente ed ogni qualvolta venga formulata richiesta scritta da almeno quattro componenti il Comitato stesso.
2. Il Comitato si riunisce a maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 10
Competenze
1. Il Comitato Esecutivo provvede a:
a) formare il bilancio preventivo, predisporre i programmi pluriennali di intervento ed elaborare il conto consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
b) individuare le linee programmatiche per il supporto e il coordinamento delle Pro Loco consorziate;
c) dare attuazione ai programmi pluriennali di intervento;
d) predisporre i regolamenti del Consorzio;
e) assumere gli atti e deliberare i contratti relativi allo svolgimento dei compiti del Consorzio ad eccezione di quelli concernenti i beni immobili;
f) assumere qualsiasi altro atto non attribuito espressamente alla competenza dell’Assemblea;
g) assumere le competenze dell’Assemblea, salvo ratifica dei provvedimenti;
h) assumere il personale;
i) deliberare la liquidazione delle spese.
Art. 11
Organizzazione del Comitato Esecutivo
1. Il Presidente sceglie tra i componenti del Comitato un Vicepresidente il quale lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.
2. Il Presidente può inoltre, per esigenze organizzative, assegnare ai singoli componenti il Comitato specifici compiti di spettanza del Comitato stesso.
c) IL PRESIDENTE
Art. 12
Elezioni
1. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio a tutti gli effetti.
2. Il Presidente è eletto dall’Assemblea del Consorzio a maggioranza dei presenti.
3. Nel caso in cui dopo due votazioni nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito nella seconda votazione il maggior numero dei voti e risulta eletto colui che ha ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti, viene eletto il più giovane di età.
Art. 13
Competenze
1. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio.
2. Il Presidente provvede inoltre a:
a) convocare e presiedere l’Assemblea del Consorzio ed il Comitato Esecutivo;
b) disporre per il regolare funzionamento del Consorzio;
c) nominare un Vicepresidente fra i componenti il Comitato Esecutivo;
d) gestire il personale dipendente;
e) effettuare i pagamenti deliberati dal Comitato Esecutivo;
f) stipulare i contratti e le convenzioni in attuazione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Comitato Esecutivo;
g) vigilare sull’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Comitato Esecutivo;
h) adottare, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo da sottoporre alla ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva.
d) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 14
Composizione e funzionamento
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti l’Assemblea stessa.
2. Il Collegio elegge uno dei suoi componenti quale Presidente.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato e presieduto dal proprio Presidente e la sua attività deve essere verbalizzata in apposito registro.
Art. 15
Competenze
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria del Consorzio accertando in particolare l’esattezza delle scritture contabili.
2. Il Collegio può partecipare alle sedute del Comitato Esecutivo in occasione della formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
3. Il conto consuntivo può essere approvato dall’Assemblea solo se accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
e) COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 16
Composizione
1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da un numero massimo di tre membri nominati dall’Assemblea dei soci, fra persone di provata moralità, estranee al Consorzio, e residenti nei comuni di competenza dello stesso.
2. Il Collegio elegge uno dei suoi componenti quale Presidente.
Art. 17
Competenze
1. Il Collegio dei Probiviri risolve le controversie che dovessero insorgere tra i componenti il Consorzio relativamente al rapporto sociale e sempre che, queste, possano formare oggetto di composizione amichevole.
Il SEGRETARIO
Art. 18
Il segretario
1. Il Consorzio tiene un ufficio amministrativo retto da un segretario.
2. Il segretario deve partecipare alle sedute degli Organi del Consorzio e redigere i relativi verbali. In caso di assenza alle stesse, le funzioni di segretario sono svolte da un componente designato dall’Organo deliberante, con l’obbligo di farne espressa menzione nel verbale delle deliberazioni.
3. Il segretario cura l’attuazione delle decisioni adottate secondo le rispettive competenze degli organi sociali.
4. Il segretario cura i rapporti con le Pro Loco consorziate fornendo alle stesse l’aiuto e la consulenza necessaria per una corretta gestione delle stesse. Coordina l’operatività sul territorio e fa da supporto nei rapporti tra le Pro Loco e l'Apt Trento Monte Bondone Valle dei Laghi.
CONVOCAZIONE E DURATA ORGANI
Art. 19
Convocazione organi
1. L’Assemblea è convocata mediante lettera inviata a tutti i componenti con preavviso di giorni sette.
2. Il Comitato Esecutivo è convocato, utilizzando anche i canali internet, con avviso nominale con preavviso di giorni cinque.
3. In casi di particolare necessità ed urgenza il Comitato Esecutivo può essere convocato in deroga alle prescrizioni del comma precedente. L’avviso deve comunque pervenire almeno dodici ore prima.
4. I Collegi dei Sindaci e dei Probiviri sono convocati dai rispettivi Presidenti in tempi utili per lo svolgimento delle proprie mansioni.
Art. 20
Elezioni e durata degli organi
1. Tutte le elezioni sono fatte a scrutinio segreto, secondo le modalità dello statuto.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo quanto previsto all’art.7, comma k) e salvo rimborsi delle spese sostenute per motivi inerenti alle cariche statutarie.
3. Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni, rinnovabili per un massimo di due mandati consecutivi.
4. In caso di dimissioni del Presidente del Consorzio, il Vice Presidente ne assume la carica ad interim per la durata di massimo novanta giorni, tempo utile per la convocazione dell’Assemblea e la conseguente elezione del nuovo Presidente.
5. In caso di dimissioni o decadenza di un membro degli Organi sociali, lo stesso Organo può provvedere alla sua sostituzione per cooptazione fino all’Assemblea immediatamente successiva, la quale provvederà all’elezione del membro mancante. I neo eletti, in ordine all’esito delle votazioni, restano in carica fino alla normale scadenza del mandato. A parità di voti dei subentranti viene eletto il più giovane di età.
6. Nel caso di dimissioni o decadenza della maggioranza dei membri, decade tutto l’Organo e il Presidente del Consorzio deve convocare l’Assemblea entro sessanta giorni per provvedere all’elezione di un nuovo Organo.
TITOLO III°
Mezzi Finanziari
Art. 21
Mezzi finanziari
1. Al finanziamento del Consorzio si provvede con:
a) quote annue versate dalle Associazioni Pro Loco consorziate;
b) contributi e/o sovvenzioni provinciali;
c) contributi di Enti e privati;
d) proventi diversi;
e) eventuali lasciti.
2. E’ fatto divieto di dividere tra i soci, anche indirettamente, eventuali utili di bilancio. E’ fatto obbligo di reinvestire eventuali utili di bilancio nell’esercizio successivo, a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 22
Quote
1. Le Associazioni Pro Loco consorziate versano al Consorzio una quota fissa annua, l’ammontare della quale è fissata annualmente dall’Assemblea del Consorzio e comprende la quota di iscrizione all’Unpli e alla Federazione Trentina.
2. I versamenti debbono essere effettuati entro novanta giorni dalla data dell’Assemblea.
TITOLO IV°
Recesso Associazioni Pro Loco
e scioglimento Consorzio
Art. 23
Recesso
1. Le Associazioni Pro Loco consorziate possono recedere dal Consorzio alla fine di ogni esercizio finanziario con preavviso scritto di tre mesi da inviare al Presidente.
2. In caso di recesso di una Pro Loco, coincidente con eventuali passività risultanti dal bilancio del Consorzio dell’anno in corso, l’Associazione deve versare una quota parte del passivo rapportata al numero delle Pro Loco consorziate.
Art. 24
Scioglimento
1. Il Consorzio si scioglie:
a. allorquando il numero delle Pro Loco consorziate divenga inferiore a due;
b. in ogni altro caso previsto dalla legge.
2. In caso di scioglimento del Consorzio l’Assessore della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento, competente in materia di Turismo, nomina un commissario liquidatore, il quale provvede alla riscossione degli eventuali crediti ed all’estinzione delle passività.
3. Gli eventuali residui passivi vengono equamente ripartiti dal liquidatore tra le Associazioni Pro Loco consorziate al momento dello scioglimento del consorzio.
4. Eventuali residui attivi e beni devono essere devoluti ai fini di utilità sociale.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25
1. Per quanto non contemplato dal presente Statuto si fa richiamo alle disposizioni del Codice Civile e della legislazione vigente in materia.
Art. 26
1. Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea.
Padergnone, 10 (dieci) aprile 2008 (duemilaotto).
F.to: Pisoni Gabriele
F.to: ARMANDO ROMANO (L.S.)